– Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche’ disposizioni in materia di indennita’ di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
– Visto, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera a), punto 4, ai sensi del quale la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita’ del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, si espleta anche attraverso la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta;
– Visto che, ai sensi del citato punto 4), possono essere svolte presso la farmacia ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l’art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, che prevede che all’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e’ aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera c-bis: «c-bis) l’accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita’ da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all’accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
– Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;
– Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;
– Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche’ della professione ostetrica»;
– Vista la legge 2 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali»;
– Visto il decreto del Ministro della sanita’ 14 settembre 1994, n. 739, recante «Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere»;
– Visto il decreto del Ministro della sanita’ 14 settembre 1994, n. 741, recante «Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista»;
– Visto il decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, sull’equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;
– Visto il decreto del Ministro della sanita’ di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, concernente l’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;
– Ritenuto di disciplinare in maniera organica le modalita’ che, nel rispetto della vigente normativa, dovranno essere osservate dalle farmacie ai fini dell’erogazione dei servizi di cui sopra;
– Sentite la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, la Federazione Nazionale dei Collegi I.P.A.S.V.I., l’Associazione Italiana Fisioterapisti e la Federazione Italiana Fisioterapisti ;
– Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 novembre 2010;
DECRETA:
Art. 1
Operatori abilitati
1. L ‘erogazione dei servizi di cui al presente decreto puo’ essere effettuata esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente.
2. Il farmacista titolare o direttore e’ tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilita’, il possesso dei requisiti di cui al comma 1, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti cosi’ come individuate dal Ministero della salute.
3. Le attivita’ erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.
Art. 2
Regime delle prestazioni
1. Le prestazioni di cui al presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.
Art. 3
Prestazioni erogabili dagli infermieri
1. Su prescrizione del medico, alle condizioni di cui all’art. 2, l’infermiere, all’interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanita’ 14 settembre 1994 n.739, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’infermiere puo’ avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.
3. Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresi’ erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto del personale di cui al comma 2, le seguenti prestazioni:
a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
c) attivita’ concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.
4. Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell’ambito degli specifici accordi regionali di cui al successivo art. 5, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.
5. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all’art. 2, nonche’ nel rispetto della normativa vigente, l’infermiere puo’ erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attivita’ possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell’ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni. Gli infermieri intervengono altresi’ d’urgenza, oltre che per il supporto all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d’urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.
Art. 4
Prestazioni erogabili dai fisioterapisti
1. Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, alle condizioni di cui all’art. 2, il fisioterapista puo’ erogare all’interno della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui al decreto del Ministro della sanita’ n. 741 del 1994, le seguenti prestazioni professionali:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attivita’ terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilita’ motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
2. La farmacia, nell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico – strutturali previsti per lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito dei precedenti settori.
Art. 5
Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
1. L ‘accordo collettivo nazionale di cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.
2. L ‘accordo nazionale definisce, altresi’, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneita’ dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.
3. Fino all’entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attivita’ infermieristiche e fisioterapiche.
4. Le prestazioni di cui al presente decreto sono da intendersi effettuabili nel rispetto di quanto previsto dalle specifiche competenze professionali e nell’ambito dei connessi profili di responsabilita’.
5. L ‘attivazione e l’effettuazione dei nuovi servizi di cui al presente decreto non puo’ comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono da intendersi applicabili nelle singole Regioni in coerenza, nell’ambito e nei limiti degli accordi regionali correlati all’accordo collettivo nazionale di cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, e delle disposizioni legislative regionali in materia.
2. Il presente decreto, che sara’ trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 218