La bozza di decreto legge che lunedì sarà all’esame del consiglio dei ministri non lascia spazio a dubbi. Mentre la legge di stabilità (articolo 4 septies, l. n. 183/2011) ha previsto l’abrogazione dei vecchi ordinamenti al momento dell’entrata in vigore dei decreti di riforma, considerando di fatto come ordinatorio il termine di dodici mesi, il governo Monti sceglie la strada della perentorietà, scrivendo nero su bianco, che il processo di riforma sia o no avviato, che le norme attuali «sono in ogni caso soppresse» alla scadenza dell’anno dall’entrata in vigore del decreto legge n. 138/2011, avvenuta il 14 agosto 2011.
Trova così conferma l’allarme lanciato da ItaliaOggi alla vigilia dell’approvazione della legge di stabilità (si veda IO del 12 novembre) sulla cambiale in bianco sugli ordini contenuta nel provvedimento. E relativa non solo ai termini per l’esercizio della delega, ma anche alla tipologia di provvedimento (il dpr) scelto per la sua attuazione. Stando alle schede di lettura della legge 183/2011 infatti, con i regolamenti di delegificazione non è possibile intervenire sugli ordinamenti professionali anteriori all’entrata in vigore della Costituzione per le quali esiste, al contrario, una riserva assoluta. Ordinamenti alla mano, significa che per intervenire su avvocati, medici, chimici, notai, attuari, veterinari, periti industriali, farmacisti, periti agrari, geometri e ostetriche occorrerà una legge ordinaria. Mentre a rischiare dovrebbero essere, tra gli altri, dottori commercialisti, giornalisti e consulenti del lavoro. (Tratto da Italia Oggi – di Anna Linda Giglio).