ART. 13 (Professioni degli Ordini professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei tecnici sanitari delle Professioni Tecnico – sanitarie e dei tecnici sanitari della Prevenzione)
1.. Nell’ambito dell’Ordine delle professioni dei tecnici sanitari di radiologia medica, dei tecnici sanitari delle Professioni Tecnico – sanitarie e dei tecnici sanitari della Prevenzione è riservata agli iscritti agli albi delle professioni dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni tecnico sanitarie, la valutazione, l’elaborazione, la progettazione, l’effettuazione e la verifica delle procedure e metodologie necessarie all’appropriato svolgimento dell’attività tecnico assistenziale e tecnico diagnostico.
E’ riservato ai tecnici audioprotesisti lo svolgimento delle attività atte alla selezione, fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.
Scarica il documento ufficiale (Attuazione art. 4 della legge 1 febbraio 2006)